Titolo I›Capo I
Art. 30
In vigore dal 17 giu 1923
Le scuole medie dei Collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.
Spettano ai comandanti dei Collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole medie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-30