Titolo ICapo I

Art. 26

In vigore dal 17 giu 1923
Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 26 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo