Titolo I›Capo I
Art. 26
In vigore dal 17 giu 1923
Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-26