Titolo ICapo I

Art. 27

In vigore dal 19 apr 1935
Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d'insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo speciale conto del servizio militare nei reparti combattenti, dell'appartenenza ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei risultati conseguiti nei pubblici concorsi a cattedre di scuole medie. Contro il conferimento delle supplenze e degli incarichi è ammesso il ricorso al provveditore agli studi, la cui decisione ha carattere definitivo. La misura della retribuzione per le supplenze e gli incarichi di qualunque specie è stabilita nell'annessa tabella n. 6. In nessun caso l'orario del supplente e dell'incaricato può superare le 21 ore settimanali di lezione.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-27

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