Titolo I›Capo I
Art. 32
In vigore dal 17 giu 1923
I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione, che siano prescelti del Ministro degli affari esteri o da quello delle colonie con il consenso del Ministro dell'istruzione, per le rispettive scuole, continueranno ad appartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-32