Capo II
Art. 35
In vigore dal 17 giu 1923
La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia; matematica, scienze naturali e computisteria; disegno; una lingua straniera; stenografia; calligrafia.
Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-35