Capo III

Art. 40

In vigore dal 17 giu 1923
Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore. Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia; matematica; una lingua straniera dal secondo anno. Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica; la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo