Capo III
Art. 40
In vigore dal 17 giu 1923
Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.
Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia; matematica; una lingua straniera dal secondo anno.
Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica; la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-40