Capo III
Art. 44
In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.
Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-44