Capo III

Art. 44

In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare. Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo