Capo IV

Art. 45

In vigore dal 17 giu 1923
L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. È impartita nell'Istituto tecnico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-45

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Art. 45 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo