Capo IV
Art. 45
In vigore dal 17 giu 1923
L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. È impartita nell'Istituto tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-45