Capo III

Art. 43

In vigore dal 17 giu 1923
Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi. In non più di un terzo dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo. È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-43

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Art. 43 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo