Capo IV
Art. 46
In vigore dal 17 giu 1923
L'Istituto tecnico è di otto anni.
I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-46