Capo IV

Art. 51

In vigore dal 17 giu 1923
Ogni Istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore. In non più di un terzo degli Istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio o ragioneria. È vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-51

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