Capo V

Art. 54

In vigore dal 17 giu 1923
Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-54

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Art. 54 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo