Capo IV

Art. 52

In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun Istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-52

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Art. 52 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo