Capo IV
Art. 52
In vigore dal 17 giu 1923
L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun Istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-52