Capo V

Art. 55

In vigore dal 11 ago 1929
Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale studio di uno strumento musicale.

Note all'articolo

  • La L. 2 luglio 1929, n. 1272 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione puo' aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall'art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 quello dell'agraria e computisteria rurale". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-55

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