Capo VI
Art. 60
In vigore dal 17 giu 1923
I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-60