Capo VII
Art. 65
In vigore dal 17 giu 1923
I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano nè agli studi superiori nè al conseguimento di un diploma professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-65