Capo VII

Art. 69

In vigore dal 17 giu 1923
È autorizzata l'istituzione per decreto Reale di non oltre 20 Regi licei femminili in tutto il Regno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-69

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Art. 69 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo