Capo VIII

Art. 73

In vigore dal 17 giu 1923
Può presentarsi ad esame d'ammissione diverso da quello per la 1ª classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi. Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado. L'alunno proveniente da scuola non governativa nè pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni prima l'ammissione al ginnasio può aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo