Capo VIII

Art. 77

In vigore dal 17 giu 1923
Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile Regi o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.
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