Capo VIII
Art. 82
In vigore dal 17 giu 1923
La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-82