Capo VIII

Art. 83

In vigore dal 17 giu 1923
Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetete le relative prove di esame nella sessione autunnale.
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Art. 83 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo