Capo VIII

Art. 87

In vigore dal 17 giu 1923
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal preside dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta: 1° per l'esame d'ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni; 2° per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira; 3° per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa. I componenti le Commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal preside.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo