Capo VIII
Art. 87
In vigore dal 17 giu 1923
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal preside dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:
1° per l'esame d'ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni;
2° per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;
3° per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.
I componenti le Commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal preside.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-87