Capo VIII

Art. 92

In vigore dal 21 mag 1927
Per le sole prove orali sono aggregati alle Commissioni di abilitazione tecnica un commissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed un altro per il disegno, a quelle di maturità classica un commissario per la storia dell'arte, e un commissario per il disegno a quelle di maturità scientifica. I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati che siano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-92

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Art. 92 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo