Capo VIII
Art. 96
In vigore dal 17 giu 1923
Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.
Con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-96