Capo VIII

Art. 96

In vigore dal 17 giu 1923
Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14. Con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.
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Art. 96 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo