Capo IX

Art. 98

In vigore dal 17 giu 1923
Il ruolo dei segretari delle scuole medie è unico. I segretari hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possono partecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Ogni liceo-ginnasio e ogni Istituto magistrale ha un segretario di ruolo. Presso i licei e i ginnasi isolati aventi da un biennio almeno 100 alunni, l'ufficio di segretario è affidato per incarico con l'annua retribuzione di lire mille. Gli assistenti sono in numero di tre in ciascun Istituto tecnico ed hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 16.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-98

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Art. 98 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo