Capo VIII

Art. 95

In vigore dal 17 giu 1923
La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi Istituto governativo o pareggiato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-95

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Art. 95 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo