Capo VIII
Art. 95
In vigore dal 17 giu 1923
La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi Istituto governativo o pareggiato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-95