Capo VIII

Art. 91

In vigore dal 21 mag 1927
Le Commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal Ministro e debbono essere rinnovate ogni anno per intiero. Nella imminenza dell'esame la sostituzione dei commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa è disposta dal provveditore agli studi. In una stessa sede può essere costituita più di una Commissione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-91

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Art. 91 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo