Art. 91
Capo VIII

Art. 91

112 / 146
In vigore dal 21 mag 1927
Le Commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal Ministro e debbono essere rinnovate ogni anno per intiero. Nella imminenza dell'esame la sostituzione dei commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa è disposta dal provveditore agli studi. In una stessa sede può essere costituita più di una Commissione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-91