Capo VIII

Art. 90

In vigore dal 21 mag 1927
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera a) dell' è composta di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, di tre professori appartenenti ad istituti tecnici di altre provincie e di altra persona che abbia dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione cui il candidato aspira. Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo è composta di un professore universitario, di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra regione. Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita di un professore universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d'istruzione media di 2° grado e di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-90

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Art. 90 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo