Capo VIII
Art. 90
In vigore dal 21 mag 1927
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera a) dell' è composta di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, di tre professori appartenenti ad istituti tecnici di altre provincie e di altra persona che abbia dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione cui il candidato aspira.
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo è composta di un professore universitario, di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra regione.
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita di un professore universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d'istruzione media di 2° grado e di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-90