Capo VIII
Art. 93
In vigore dal 17 giu 1923
Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento ai componenti le Commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti parte delle Commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-93