Capo IX

Art. 97

In vigore dal 17 giu 1923
Il personale di segreteria dei licei ginnasi e degli istituti magistrali è a carico dello Stato, quello delle scuole complementari dei licei femminili è a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle provincie. In deroga al procedente comma è a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicata e della Sardegna e degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica. Gli assistenti e i macchinisti degli Istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle Provincie, eccettuati quelli degli Istituii tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato. Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli Istituti tecnici di Modica e di Udine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-97

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Art. 97 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo