Capo IX

Art. 102

In vigore dal 17 giu 1923
Ogni liceo-ginnasio, Istituto magistrale ed Istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da uno a quattro. Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione d'accordo con quello delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-102

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo