Capo IX
Art. 102
In vigore dal 17 giu 1923
Ogni liceo-ginnasio, Istituto magistrale ed Istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da uno a quattro.
Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione d'accordo con quello delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-102