Capo XI

Art. 105

In vigore dal 4 apr 1936
Le scuole medie, ad eccezione degli Istituti magistrali, mantenute da Enti morali possono essere pareggiate alle Regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 26 settembre 1935, n. 1845, convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 1936, n. 489, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In deroga a quanto e' disposto dall'art. 105 del R. decreto 6 maggio 1923-III, n. 1054, e' ammesso il pareggiamento degli istituti magistrali alle stesse condizioni stabilite per gli istituti di istruzione media classica e scientifica".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-105

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Art. 105 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo