Capo XI
Art. 110
In vigore dal 17 giu 1923
Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per l'assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante della scuola stessa.
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