Capo XI

Art. 110

In vigore dal 17 giu 1923
Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per l'assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante della scuola stessa.
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Art. 110 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo