Capo XII

Art. 114

In vigore dal 17 giu 1923
Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al provveditore agli studi, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni. Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi degl'insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all'Istituto. Il provveditore, riscontrata la regolarità dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo, della idoneità dei locali ed assumere tutte le necessarie, informazioni sulla moralità del richiedente. Se entro due mesi dalla domanda non interviene per parte del provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l'Istituto può essere aperto, e, finché si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non può essere chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principi che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi. Se però l'Istituto non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, a tenore di quest'articolo, la domanda sarà considerata come non avvenuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-114

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Art. 114 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo