Capo XII

Art. 116

In vigore dal 17 giu 1923
Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un Istituto privato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-116

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo