Capo XII
Art. 116
In vigore dal 17 giu 1923
Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un Istituto privato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-116