Capo XII

Art. 116

In vigore dal 17 giu 1923
Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un Istituto privato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-116

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Art. 116 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo