Titolo II›Capo I
Art. 118
In vigore dal 17 giu 1923
I convitti nazionali hanno per iscopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-118