Titolo IICapo I

Art. 122

In vigore dal 17 giu 1923
Il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'Istituto, alla conservazione, all'utile trasformazione ed all'incremento del suo patrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-122

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Art. 122 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo