Capo II
Art. 127
In vigore dal 17 giu 1923
Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.
Nel bando di concorso sarà espressamente indicato il numero dei posti dei Convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne.
I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova.
Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario è licenziato alla fine dell'anno o anche prima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-127