Capo II

Art. 127

In vigore dal 17 giu 1923
Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Nel bando di concorso sarà espressamente indicato il numero dei posti dei Convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne. I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario è licenziato alla fine dell'anno o anche prima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-127

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Art. 127 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo