Capo II
Art. 130
In vigore dal 17 giu 1923
I vice rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra gli istitutori forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.
Gli economi sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice economi che abbiano almeno cinque anni di anzianità come effettivi.
I rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice rettori, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di vice rettore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-130