Capo II
Art. 129
In vigore dal 17 giu 1923
Al posto di vice economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere.
Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sforniti del titolo, di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere ammessi al concorso purchè siano provvisti della laurea rilasciata dalle Facoltà di giurisprudenza o dagli Istituti superiori di commercio.
I vincitori conseguono il titolo e il grado di vice economo straordinario e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova.
Qualora la prova non sia favorevole il vice economo straordinario è licenziato o restituito al suo precedente grado di istitutore alla fino dell'anno o anche prima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-129