Capo II
Art. 131
In vigore dal 17 giu 1923
Il rettore è il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale.
Egli è responsabile del buon andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-131