Capo II
Art. 126
In vigore dal 17 giu 1923
Il personale dei Convitti nazionali comprende:
a) istitutori;
b) maestri elementari;
c) vice-economi;
d) vice-rettori;
e) economi;
f) rettori.
Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall'annessa tabella n. 19.
Gli stipendi relativi sono stabiliti o disciplinati dall'annessa tabella n. 20.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-126