Capo II

Art. 126

In vigore dal 17 giu 1923
Il personale dei Convitti nazionali comprende: a) istitutori; b) maestri elementari; c) vice-economi; d) vice-rettori; e) economi; f) rettori. Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall'annessa tabella n. 19. Gli stipendi relativi sono stabiliti o disciplinati dall'annessa tabella n. 20.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-126

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Art. 126 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo