Titolo IICapo I

Art. 121

In vigore dal 17 giu 1923
L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un Consiglio, composto: a) del rettore, presidente; b) di due delegati, l'uno, del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai Consigli medesimi anche fuori del loro seno; c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori; d) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della Provincia. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni o sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito. Il consigliere che, senza giustificalo motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-121

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Art. 121 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo