Titolo II›Capo I
Art. 121
In vigore dal 17 giu 1923
L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un Consiglio, composto:
a) del rettore, presidente;
b) di due delegati, l'uno, del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai Consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;
d) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della Provincia.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni o sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.
Il consigliere che, senza giustificalo motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-121