Capo XII
Art. 117
In vigore dal 17 giu 1923
Gli Istituti ed i corsi d'istruzione media che vengano aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli sono, senz'altro, chiusi e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa estensibile dalle mille alle cinquemila lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-117