Capo XII
Art. 113
In vigore dal 17 giu 1923
È data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di 30 anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un Istituto di istruzione media, con o senza convitto purchè siano osservate le seguenti condizioni:
1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti;
2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto.
Modificazioni al sovraindicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicità;
3° che l'Istituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;
4° che per l'educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni delle scuole medie governative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-113