Capo XII

Art. 113

In vigore dal 17 giu 1923
È data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di 30 anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un Istituto di istruzione media, con o senza convitto purchè siano osservate le seguenti condizioni: 1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti; 2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto. Modificazioni al sovraindicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicità; 3° che l'Istituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo; 4° che per l'educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni delle scuole medie governative.
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Art. 113 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo