Capo XI
Art. 112
In vigore dal 17 giu 1923
Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o di concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme stabilite dall' del presente decreto.
Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.
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