Capo XI

Art. 108

In vigore dal 17 giu 1923
L'ufficio di preside in una scuola media pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno degli insegnanti della scuola fornito di laurea. L'ufficio di preside può esser conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-108

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