Capo XI
Art. 106
In vigore dal 17 giu 1923
La nomina le promozioni e il licenziamento degli insegnanti di scuole medie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative.
Per la nomina, gli Enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupino già un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole Regie o pareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsi a tali cattedre in attesa di nomina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-106