Capo X

Art. 103

In vigore dal 12 feb 1924
Le Provincie, per gli Istituti tecnici e i licei scientifici, ed i Comuni, per ogni altro ordine di scuole medie, sono obbligati ad apprestare l'edificio scolastico e a mantenerlo in buono stato. Le une e gli altri sono obbligati, altresì, all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e ad ogni spesa d'ufficio, e solo per ciò che riguarda gli Istituti tecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico. Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato. I Comuni hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla custodia, all'illuminazione e al riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'Ente nazionale per l'educazione fisica.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3039 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli obblighi degli Enti locali stabiliti dall'art. 12 del citato decreto e dall'art. 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, comprendono anche la pulizia ed il servizio sia delle attuali palestre a disposizione per un decennio, sia degli stadii e palestre di proprieta' o in uso dell'Ente nazionale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-103

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Art. 103 Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo